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Cittadinanza

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È cittadino italiano il figlio di genitori (padre o madre) cittadini italiani. La cittadinanza si trasmette da genitore in figlio senza limiti di generazione, con la condizione che nessuno degli ascendenti vi abbia mai rinunciato. La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1º gennaio 1948. Per informazioni dettagliate sulla normativa italiana in materia di cittadinanza si rimanda al sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed a quello del Ministero dell’Interno.

L’Ufficio Cittadinanza del Consolato Generale d’Italia in La Plata si occupa di tutte le richieste di cittadinanza relative a persone maggiori di 18 anni. Per le richieste riguardanti i figli minorenni di cittadini italiani ci si deve invece rivolgere all’Ufficio Anagrafe e Stato Civile.

Per poter presentare una richiesta presso questo Consolato Generale è necessario essere residenti nella circoscrizione consolare da almeno 6 mesi. Secondo la legge italiana, infatti, l’Autorità competente all’accertamento della cittadinanza è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti fuori dall’Italia è l’autorità diplomatico-consolare territorialmente competente; per i residenti in Italia è l’ufficiale di stato civile del Comune di residenza.

Tutte le richieste di appuntamento devono essere avanzate previa registrazione nel portale Prenot@mi, e possono riferirsi ad una sola persona fisica.

In seguito alle modifiche della tabella dei diritti consolari introdotte dalla Legge 23.06.2014 nº 89, a partire dall’ 08/07/2014 per la trattazione delle domande relative a tutti i soggetti maggiori di anni 18 è necessario effettuare il pagamento dell’importo di 300 Euro (da pagare in Pesos argentini al tasso di ragguaglio contabile italiano in vigore che verrà comunicato con una e-mail successivamente alla conferma dell’appuntamento). Si fa presente che, trattandosi di un contributo dovuto per la trattazione della pratica, esso dovrà essere pagato obbligatoriamente al momento della presentazione della domanda, anche se la documentazione allegata risultasse incompleta ed a prescindere dall’esito dall’accertamento. Rimangono invece a titolo gratuito tutte le richieste di riconoscimento di cittadinanza riguardanti le persone minorenni.

In base alle attuali disposizioni, la cittadinanza può essere riconosciuta unicamente a chi la richiede espressamente. Dopo il riconoscimento della cittadinanza il Consolato invia al Comune italiano competente gli atti di stato civile del richiedente e dei propri figli minorenni. Gli atti degli ascendenti si inviano solamente se gli ascendenti stessi risultino aver richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana.

 

Accordo italo-argentino di cittadinanza

Ratificato in Italia con la legge 282 del 1973 ed in vigore dal 12/09/1974, stabilisce che l’acquisizione della cittadinanza argentina non provoca – per coloro che aderiscono a questo accordo speciale – la perdita della cittadinanza italiana, che viene conservata in forma “latente” (ossia con la perdita dei diritti politici, civili ecc.). Tale “latenza” cessa con il trasferimento della propria residenza in Italia che determina l’immediato ripristino di tutti i diritti.

È possibile tornare a godere pienamente di tutti i diritti anche senza trasferirsi in Italia realizzando una dichiarazione di revoca dei benefici dell’Accordo. Tale dichiarazione deve essere fatta presso il Consolato alla presenza di due testimoni. La dichiarazione di revoca non costituisce una dichiarazione di riacquisto di cittadinanza basata sull’articolo 17 della legge 91/62 per cui può essere effettuata in qualsiasi momento.

Chi si è naturalizzato argentino prima dell’Accordo (12.09.1974) potrà chiedere l’adesione allo stesso in qualsiasi momento (non ci sono scadenze); per coloro che si sono invece naturalizzati in data posteriore l’adesione all’Accordo può avvenire solo contestualmente alla data di naturalizzazione.

 

IMPORTANTE

Tutti gli atti di stato civile stranieri (non italiani) devono essere presentati accompagnati dalla relativa traduzione in italiano. Al riguardo si segnala, a mero titolo informativo, il Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de la Provincia de Buenos Aires.

Il Consolato Generale d’Italia a La Plata accetta due modelli di atti emessi dal Registro Civil argentino:

  • Gli atti prodotti online non richiedono la Apostile dell’Aja
  • Gli atti emessi dagli uffici del Registro Civil o dal Registro de las Personas devono presentarsi con l’opportuna legalizzazione (firma e timbro in originale).
  • Gli atti  rilasciati da un Paese terzo (non Italia e Argentina) devono essere presentati con la Apostile dell’Aja, traduzione all’italiano e devono contenere la certificazione di traduzione conforme emessa dal Consolato Italiano del Paese di origine.

L’ utente è obbligato a presentare tutti gli atti necessari a dimostrare il proprio diritto alla cittadinanza italiana, anche se già eventualmente presentati ad altro Ufficio Consolare italiano. Il Consolato si riserva comunque il diritto di richiedere i documenti che non siano stati presentati in una forma rispondente ai requisiti sopra indicati.

La presentazione dei documenti prescritti non determina alcun diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana; solo il loro esame dettagliato, caso per caso, può confermare l’assenza di eventuali motivi ostativi. Il Consolato, una volta ultimata l’istruzione della pratica, provvede a comunicarne per iscritto l’esito all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal richiedente.

Gli atti rilasciati in Argentina dalla Chiesa devono essere validate dalle autorità ecclesiastiche, legalizzati con l’apposizione dell’Apostille della Convenzione dell’Aja (Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultoe tradotti.

Gli atti di stato civile argentini rilasciati dall’Autorità civile argentina anteriormente al 12 luglio 1990 devono essere legalizzati con l’apposizione dell’Apostille della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. Gli atti di stato civile rilasciati da Autorità di Paesi diversi dall’Italia e dall’Argentina devono essere legalizzati secondo le procedure indicate dal Consolato italiano competente per territorio.

Gli atti di stato civile contenenti errori (nella grafia dei nomi, nelle date, ecc.) omissioni o incompletezze non devono essere rettificati se consentono comunque di stabilire correttamente l’identità delle persone. Le note marginali agli atti non sono sufficienti per provare, per esempio, il divorzio, l’adozione, il riconoscimento ed altre circostanze; tali provvedimenti vanno provati con l’atto originale (sentenza o atto del Registro Provincial de las Personas, a seconda dei casi).