{"id":85,"date":"2023-04-03T19:28:49","date_gmt":"2023-04-03T17:28:49","guid":{"rendered":"https:\/\/consolatozurigo.esteri.it\/?page_id=85"},"modified":"2025-12-05T12:54:48","modified_gmt":"2025-12-05T15:54:48","slug":"anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-aire","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/conslaplata.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-aire\/","title":{"rendered":"Anagrafe degli Italiani residenti all\u2019estero (AIRE)"},"content":{"rendered":"<p>La legge 470 del 1988 stabilisce che\u00a0<strong>tutti i cittadini italiani che risiedono stabilmente all\u2019estero devono iscriversi presso l\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all&#8217;Estero (AIRE)<\/strong>\u00a0<strong>e comunicare tempestivamente tutte le variazioni anagrafiche e di stato civile<\/strong>\u00a0(cambio dell\u2019indirizzo di residenza, variazioni nella composizione del nucleo familiare, matrimoni, nascite, divorzi, ecc.).<\/p>\n<p><strong>Si tratta di adempimenti, che oltre a derivare da precise norme di legge, costituiscono la premessa indispensabile per poter usufruire dei servizi consolari<\/strong>\u00a0(es. rilascio del passaporto, esercizio del diritto di voto, ecc.) e consentono ai Comuni italiani, per il tramite delle Rappresentanze diplomatico-consolari, di mantenere aggiornate le posizioni dei singoli cittadini.<\/p>\n<p>In particolare,<strong> l\u2019iscrizione all\u2019AIRE \u00e8 obbligatoria per:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>i cittadini italiani che hanno trasferito la loro residenza all\u2019estero;<\/li>\n<li>le persone nate all\u2019estero che possiedono la cittadinanza italiana per nascita;<\/li>\n<li>le persone che hanno acquisito la cittadinanza italiana all\u2019estero (per matrimonio, naturalizzazione, ecc.).<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>A partire dal 01\/01\/2020<\/strong>, tutti gli utenti appartenenti alla circoscrizione consolare di La Plata che dovranno effettuare una iscrizione all\u2019AIRE e\/o una \u201cComunicazione della variazione della residenza\u201d<strong>\u00a0lo potranno fare <span style=\"text-decoration: underline;\">esclusivamente<\/span> on-line attraverso il portale Fast It (Servizi Consolari Online)<\/strong>, previa registrazione dell\u2019utente nel sistema (<a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/ScoFE\/index.sco\"><strong>https:\/\/serviziconsolarionline.esteri.it<\/strong><\/a>).<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Pertanto, a partire dalla stessa data del 01\/01\/2020 non verranno pi\u00f9 accettate le richieste di iscrizione AIRE o variazione di residenza pervenute via mail, per posta o presentate personalmente<\/strong>. Solo i connazionali maggiori di anni 70 potranno continuare a presentare le richieste per posta all\u2019indirizzo del Consolato Generale d\u2019Italia a La Plata: Calle 48 n. 869 \u2013 1900 La Plata.<\/p>\n<p>Per registrarsi sul portale Fast It, seguire le istruzioni\u00a0<a href=\"https:\/\/conslaplata.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/MANUALE-FAST-IT.pdf\"><strong>cliccando qui<\/strong><\/a>.<\/p>\n<h3><strong><br \/>\nCosa accade se non ci si iscrive all\u2019A.I.R.E.<\/strong><\/h3>\n<p><strong>L&#8217;iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 effettuata a seguito di dichiarazione che l\u2019interessato deve rendere all\u2019Ufficio consolare<\/strong> competente per territorio<strong> entro 90 giorni dal trasferimento della residenza<\/strong> e comporta la contestuale cancellazione dall\u2019Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.<\/p>\n<p><strong>Per i connazionali che hanno sempre risieduto all\u2019estero<\/strong> e sono diventati cittadini italiani a seguito di procedimenti di ricostruzione della cittadinanza effettuati presso questo Consolato Generale, <strong>non \u00e8 necessario effettuare nessuna dichiarazione<\/strong>, in quanto l\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 stata gi\u00e0 richiesta dal Consolato stesso al Comune.<\/p>\n<p><strong>La dichiarazione andr\u00e0 invece effettuata da parte di tutti i connazionali che si siano trasferiti all\u2019estero dall\u2019Italia, <\/strong>ivi inclusi coloro che siano diventati cittadini italiani a seguito di procedimenti di ricostruzione della cittadinanza effettuati in Italia e che successivamente si siano trasferiti all\u2019estero.<\/p>\n<p>Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi \u00e8 soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, cos\u00ec come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. <strong>L\u2019Autorit\u00e0 competente all\u2019accertamento e all\u2019irrogazione della sanzione \u00e8 il Comune nella cui anagrafe \u00e8 iscritto il trasgressore.<\/strong><\/p>\n<p>Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni \u00e8 disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che \u201cNessuno pu\u00f2 essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La legge 470 del 1988 stabilisce che\u00a0tutti i cittadini italiani che risiedono stabilmente all\u2019estero devono iscriversi presso l\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all&#8217;Estero (AIRE)\u00a0e comunicare tempestivamente tutte le variazioni anagrafiche e di stato civile\u00a0(cambio dell\u2019indirizzo di residenza, variazioni nella composizione del nucleo familiare, matrimoni, nascite, divorzi, ecc.). 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