{"id":97,"date":"2023-04-03T19:31:10","date_gmt":"2023-04-03T17:31:10","guid":{"rendered":"https:\/\/consolatozurigo.esteri.it\/?page_id=97"},"modified":"2025-03-31T15:25:26","modified_gmt":"2025-03-31T18:25:26","slug":"traduzione-e-legalizzazione-dei-documenti","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/conslaplata.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/traduzione-e-legalizzazione-dei-documenti\/","title":{"rendered":"Traduzione e legalizzazione dei documenti"},"content":{"rendered":"<h3><span style=\"color: #ff0000;\">Per quanto riguarda le norme sul riconoscimento della cittadinanza \u201ciure sanguinis\u201d, si prega l\u2019utenza di prendere visione di quanto comunicato al seguente <a href=\"https:\/\/conslaplata.esteri.it\/it\/news\/dal_consolato\/2025\/03\/importante-modifiche-alla-normativa-sulla-cittadinanza-ius-sanguinis\/\">link<\/a><\/span><\/h3>\n<p>Per poter essere fatti valere in Italia,\u00a0<strong>gli atti di stato civile e i documenti rilasciati da autorit\u00e0 straniere devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all\u2019estero<\/strong>. Tali atti e documenti, eccetto quelli redatti su modelli plurilingue previsti da Convenzioni internazionali,\u00a0<strong>devono inoltre essere tradotti in italiano.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Per convalidare le traduzioni esistono due possibilit\u00e0:<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong>1)<\/strong> Nei Paesi dove esiste la figura giuridica del traduttore ufficiale (come nel caso dell\u2019Argentina) la conformit\u00e0 pu\u00f2 essere attestata dal traduttore stesso con l\u2019apposizione del timbro \u201cper traduzione conforme\u201d accompagnato dalla firma autografa autenticata presso il Colegio de Traductores P\u00fablicos e Interpretes di appartenenza. In tal caso l\u2019Autorit\u00e0 Consolare provveder\u00e0 unicamente alla legalizzazione delle firme dei funzionari del Colegio regolarmente depositate presso i propri uffici, senza entrare nel merito del contenuto della traduzione.<\/p>\n<p><strong>2)<\/strong> Nei paesi nei quali la figura giuridica del traduttore ufficiale non \u00e8 prevista dall\u2019ordinamento locale (o nel caso in cui il connazionale non volesse avvalersene) occorrer\u00e0 necessariamente fare ricorso alla certificazione di conformit\u00e0 apposta dall\u2019ufficio consolare. Al fine di ottenere il certificato di conformit\u00e0 della traduzione, il richiedente dovr\u00e0 presentarsi presso l\u2019Ufficio consolare munito del documento originale in lingua straniera e della traduzione. Per le traduzioni non effettuate da un traduttore ufficiale, o non legalizzate dal Colegio de Traductores e Int\u00e9rpetes, questo Consolato Generale provveder\u00e0 a controllare accuratamente la conformit\u00e0 all\u2019atto originale in un periodo massimo di 30 giorni (Decreto del Ministro degli Affari Esteri 3 marzo 1995, n. 171). Qualora la traduzione non risultasse conforme al documento originale, non si potr\u00e0 provvedere alla certificazione e gli atti verranno restituiti all\u2019interessato, che dovr\u00e0 prenotare un altro appuntamento.\u00a0In tale seconda ipotesi si consiglia pertanto vivamente all\u2019utenza di prestare molta attenzione alla qualit\u00e0 della traduzione.<\/p>\n<p>Per le procedure di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis e iure matrimonii (per i matrimoni celebrati prima del 27 aprile 1983) non si dovr\u00e0 corrispondere i diritti consolari. Invece per le richieste di cittadinanza per matrimonio (celebrato a partire dal 27 aprile 1983) \u00e8 previsto il pagamento dei predetti diritti corrispondenti alla legalizzazione consolare della traduzione del certificato dei precedenti penali e dell\u2019atto di nascita, oltre al contributo previsto per l\u2019autentica di firma del richiedente.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>L\u2019Apostille dell\u2019Aja<\/strong><\/p>\n<p>Italia ed Argentina hanno aderito alla Convenzione Internazionale dell\u2019Aja del 5 ottobre 1961 relativa all\u2019abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri. In applicazione di tale Convenzione la legalizzazione dei documenti rilasciati da autorit\u00e0 straniere \u00e8 sostituita da un\u2019altra formalit\u00e0: l\u2019apposizione della \u201cpostilla\u201d (o Apostille). Per ottenere l\u2019apposizione dell\u2019Apostille su atti e documenti rilasciati da Autorit\u00e0 della Repubblica Argentina ci si dovr\u00e0 recare presso\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/cancilleria.gob.ar\/es\/servicios\/servicios\/apostilla-legalizacion-con-validez-internacional-tad\">la competente Autorit\u00e0 argentina<\/a>\u00a0<\/strong>designata.<\/p>\n<p>Gli atti ed i documenti cos\u00ec perfezionati verranno riconosciuti in Italia ed in tutti i\u00a0<a href=\"https:\/\/www.hcch.net\/\"><strong><span style=\"color: windowtext; text-decoration: none; text-underline: none;\">Paesi membri della Convenzione<\/span><\/strong>,<\/a><\/p>\n<p>Per quanto concerne gli atti e i documenti riguardanti lo stato civile (atti di nascita, matrimonio e morte) emessi dalle competenti autorit\u00e0 di stato civile argentine, l&#8217;Accordo del 9 dicembre 1987 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina prevede invece l&#8217;esenzione dalla legalizzazione\\ Apostille, a condizione che tali documenti siano datati e muniti di firma e timbro dell&#8217;Autorit\u00e0 che li ha rilasciati.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Per quanto riguarda le norme sul riconoscimento della cittadinanza \u201ciure sanguinis\u201d, si prega l\u2019utenza di prendere visione di quanto comunicato al seguente link Per poter essere fatti valere in Italia,\u00a0gli atti di stato civile e i documenti rilasciati da autorit\u00e0 straniere devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all\u2019estero. 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