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ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER BENEFICIO DI LEGGE: Modifica dell’art. 4. comma 1-bis, lettera b) della Legge n. 91/1992.

Acquisizione cittadinanza italiana ITA

Il comma 513 dell’articolo 1 della legge di bilancio per l’anno 2026 (Legge 30 dicembre 2025, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028) ha introdotto specifiche modifiche all’articolo 4, comma 1-bis, lettera b) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.

In particolare, le modifiche prevedono che le dichiarazioni rese dai genitori – di cui almeno uno cittadino per nascita – ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, lettera b) della Legge n. 91/1992 possano essere presentate entro tre anni (e non più entro un anno) dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.

Nell’ambito di tale intervento, è stata contestualmente prevista la gratuità di tali istanze: pertanto, per le dichiarazioni previste dall’articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 non andrà più richiesto il pagamento del contributo di €250 previsto dall’articolo 9-bis della Legge n. 91/1992. Si segnala inoltre che diventano gratuite anche le dichiarazioni da rendersi entro il 31 maggio p.v. relativamente ai figli di almeno un cittadino italiano per nascita che erano ancora minorenni al 24 maggio 2025: l’articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge n. 36/2025 configura queste dichiarazioni come dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Le modifiche stabilite dalla legge di bilancio non hanno carattere retroattivo, bensì vigono dal 1° gennaio 2026. Per questa ragione, la gratuità vale unicamente per le istanze presentate a partire da tale data, mentre non è previsto alcun rimborso per le istanze già presentate.

Per maggiori informazioni, si prega di consultare il sito del Consolato Generale alla pagina: pagina Acquisto cittadinanza per beneficio di legge.