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Atti di nascita – Cittadinanza “iure sanguinis” (minori)

Atti di Nascita di figli minori (Art. 3-bis L. 91/1992 “iure sanguinis”)

Il minore è cittadino italiano iure sanguinis solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  1. il genitore cittadino italiano ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi dopo l’acquisizione della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio/a.
  2. un genitore possiede esclusivamente la cittadinanza italiana.
  3. un nonno/nonna possiede al momento della nascita del minore – o possedeva al momento della sua morte – esclusivamente la cittadinanza italiana.
  4. Il minore stesso non possiede un’altra cittadinanza.

Ove non fosse soddisfatta nessuna delle precedenti condizioni è possibile richiedere la cittadinanza per beneficio di legge le cui istruzioni si trovano al seguente link 

La richiesta di riconoscimento della cittadinanza “iure sanguinis” del minore dovrà essere presentata tramite il portale FAST-IT unitamente alla documentazione sotto riportata.

Documentazione

– (apostillato se formato in uno Stato diverso da Italia e Argentina);

– tradotto in lingua italiana (la traduzione dovrà essere effettuata nello Stato dove l’atto è formato e debitamente legalizzata se non effettuata in Argentina);

  • ultimo DNI del minore e dei genitori in corso di validità, con domicilio aggiornato e coincidente
  • certificato di residenza storico del genitore cittadino italiano che ha risieduto in Italia per almeno due anni continuativi (da presentare solo nel caso si rientri nell’ipotesi 1)

ATTENZIONE

– Se il minore è stato riconosciuto tardivamente da uno dei genitori, sarà quindi necessario presentare sia l’atto di nascita emesso in prima istanza che il secondo dove risulti il riconoscimento tardivo.

– Se i genitori sono sposati, è INDISPENSABILE che il matrimonio sia previamente presentato. In caso contrario, non sarà possibile iscrivere la nascita.

– Qualora uno dei genitori non fornisse il consenso, l’istante dovrà fornirne le motivazioni con una dichiarazione e opportuna evidenza documentale.

Nei casi di adozione:

  • atto di nascita riportante il nome dei genitori adottivi (obbligatorio) e di quelli biologici (facoltativo);
  • copia certificata della sentenza completa (dovrà contenere: “AUTOS”; “VISTOS”; “CONSIDERANDO”; “FALLO”. Non è sufficiente presentare solo il “TESTIMONIO”);
  • la sentenza deve specificare lo stato di abbandono del minore o l’autorizzazione del genitore o dei genitori biologici ai fini dell’adozione;
  • nella sentenza (o in una dichiarazione aggiuntiva del Tribunale) deve essere specificato che si tratta di sentenza passata in giudicato (vale a dire in spagnolo che è “FIRME”, o “CONSENTIDA”, o “EJECUTORADA” o che riveste il carattere di “COSA JUZGADA”), deve inoltre essere indicata la data del passaggio in giudicato, cioè la data a partire dalla quale la sentenza è definitiva;
  • tutta la documentazione deve essere autenticata dal Tribunale competente, legalizzata dalla “Cámara Nacional de Apelaciones del Departamento Judicial” competente e dal “Ministerio de Relaciones Exteriores Argentino” o “Colegio de Escribanos” con l’apposizione dell’Apostille dell’Aja in formato digitale e tradotta integralmente in italiano;
  • documentazione comprovante la residenza in Argentina da almeno due anni previa all’adozione del minore da parte dei genitori adottanti (è necessario il “certificato dei movimenti migratori” che è possibile richiedere alla locale Direzione “Migraciones”).