Cambio di cognome
In base agli artt. 84 e seguenti del D.P.R. 396 del 3.11.2000, per modificare il proprio cognome, la persona interessata deve indirizzare un’istanza di cambiamento motivata (istanza cambiamento maggiorenni – istanza cambiamento minorenni) in bollo da 16 euro, alla Prefettura del luogo di ultima residenza (o corrispondente al Comune di iscrizione A.I.R.E.). La domanda può essere inoltrata alla Prefettura direttamente dall’interessato oppure per il tramite del Consolato, presentandosi personalmente (si ricorda che le dichiarazioni sostitutive saranno soggette a verifica e che in caso di dichiarazioni mendaci si provvederà alla denuncia presso le Autorità giudiziarie).
Correzione di cognome
Ai sensi delle circolari del Ministero dell’Interno n. 397 del 13/05/2008 e n. 4 del 18/02/2010 è possibile, per coloro il cui cognome risulti parzialmente o completamente modificato (rispetto a quello originale del capostipite italiano) negli atti di stato civile formati all’estero rivolgere al Consolato un’istanza di correzione del cognome (istanza correzione maggiorenni – istanza correzione minorenni) che consenta di mantenere nei documenti italiani il cognome acquisito (sempre che, ovviamente, risulti inequivocabile l’appartenenza alla famiglia d’origine).