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Traduzione e legalizzazione dei documenti

Per poter essere fatti valere in Italia, gli atti di stato civile e i documenti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero. Tali atti e documenti, eccetto quelli redatti su modelli plurilingue previsti da Convenzioni internazionali, devono inoltre essere tradotti in italiano.

 

Per convalidare le traduzioni esistono due possibilità:

1) Nei Paesi dove esiste la figura giuridica del traduttore ufficiale (come nel caso dell’Argentina) la conformità può essere attestata dal traduttore stesso con l’apposizione del timbro “per traduzione conforme” accompagnato dalla firma autografa autenticata presso il Colegio de Traductores Públicos e Interpretes di appartenenza. In tal caso l’Autorità Consolare provvederà unicamente alla legalizzazione delle firme dei funzionari del Colegio regolarmente depositate presso i propri uffici, senza entrare nel merito del contenuto della traduzione.

2) Nei paesi nei quali la figura giuridica del traduttore ufficiale non è prevista dall’ordinamento locale (o nel caso in cui il connazionale non volesse avvalersene) occorrerà necessariamente fare ricorso alla certificazione di conformità apposta dall’ufficio consolare. Al fine di ottenere il certificato di conformità della traduzione, il richiedente dovrà presentarsi presso l’Ufficio consolare munito del documento originale in lingua straniera e della traduzione. Per le traduzioni non effettuate da un traduttore ufficiale, o non legalizzate dal Colegio de Traductores e Intérpetes, questo Consolato Generale provvederà a controllare accuratamente la conformità all’atto originale in un periodo massimo di 30 giorni (Decreto del Ministro degli Affari Esteri 3 marzo 1995, n. 171). Qualora la traduzione non risultasse conforme al documento originale, non si potrà provvedere alla certificazione e gli atti verranno restituiti all’interessato, che dovrà prenotare un altro appuntamento. In tale seconda ipotesi si consiglia pertanto vivamente all’utenza di prestare molta attenzione alla qualità della traduzione.

Per le procedure di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis e iure matrimonii (per i matrimoni celebrati prima del 27 aprile 1983) non si dovrà corrispondere i diritti consolari. Invece per le richieste di cittadinanza per matrimonio (celebrato a partire dal 27 aprile 1983) è previsto il pagamento dei predetti diritti corrispondenti alla legalizzazione consolare della traduzione del certificato dei precedenti penali e dell’atto di nascita, oltre al contributo previsto per l’autentica di firma del richiedente.

 

L’Apostille dell’Aja

Italia ed Argentina hanno aderito alla Convenzione Internazionale dell’Aja del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri. In applicazione di tale Convenzione la legalizzazione dei documenti rilasciati da autorità straniere è sostituita da un’altra formalità: l’apposizione della “postilla” (o Apostille). Per ottenere l’apposizione dell’Apostille su atti e documenti rilasciati da Autorità della Repubblica Argentina ci si dovrà recare presso la competente Autorità argentina designata.

Gli atti ed i documenti così perfezionati verranno riconosciuti in Italia ed in tutti i Paesi membri della Convenzione,

Per quanto concerne gli atti e i documenti riguardanti lo stato civile (atti di nascita, matrimonio e morte) emessi dalle competenti autorità di stato civile argentine, l’Accordo del 9 dicembre 1987 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina prevede invece l’esenzione dalla legalizzazione\ Apostille, a condizione che tali documenti siano datati e muniti di firma e timbro dell’Autorità che li ha rilasciati.