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Cittadinanza

Per quanto riguarda le norme sul riconoscimento della cittadinanza “iure sanguinis”, si prega l’utenza di prendere visione di quanto comunicato al seguente link

Per sapere gli orari di ricevimento al pubblico cliccare qui

Attualmente la cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91. Con il decreto legge n.36/2025 del 28 marzo 2025, sono stati stabiliti nuovi criteri per il riconoscimento della cittadinanza italiana (nuovo art.3 bis della L.91/1992).

L’Ufficio Cittadinanza del Consolato Generale d’Italia in La Plata si occupa di tutte le richieste di cittadinanza relative a persone maggiori di 18 anni. Per le richieste riguardanti i figli minorenni di cittadini italiani ci si deve invece rivolgere all’Ufficio Anagrafe e Stato Civile.

Per poter presentare una richiesta presso questo Consolato Generale è necessario essere residenti nella circoscrizione consolare da almeno 6 mesi. Secondo la legge italiana, infatti, l’Autorità competente all’accertamento della cittadinanza è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti fuori dall’Italia è l’autorità diplomatico-consolare territorialmente competente; per i residenti in Italia è l’ufficiale di stato civile del Comune di residenza.

Tutte le richieste di appuntamento devono essere avanzate previa registrazione nel portale Prenot@mi, e possono riferirsi ad una sola persona fisica.

In seguito alle modifiche della tabella dei diritti consolari introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, a partire dal 01/01/2025 per la trattazione delle domande relative a tutti i soggetti maggiori di anni 18 è necessario effettuare il pagamento dell’importo di 600 Euro (da pagare in Pesos argentini al tasso di ragguaglio contabile italiano in vigore che verrà comunicato con una e-mail successivamente alla conferma dell’appuntamento). Si fa presente che, trattandosi di un contributo dovuto per la trattazione della pratica, esso dovrà essere pagato obbligatoriamente al momento della presentazione della domanda, anche se la documentazione allegata risultasse incompleta ed a prescindere dall’esito dall’accertamento. Rimangono invece a titolo gratuito tutte le richieste di riconoscimento di cittadinanza riguardanti le persone minorenni.

In base alle attuali disposizioni, la cittadinanza può essere riconosciuta unicamente a chi la richiede espressamente. Dopo il riconoscimento della cittadinanza il Consolato invia al Comune italiano competente gli atti di stato civile del richiedente .

Accordo italo-argentino di cittadinanza

Ratificato in Italia con la legge 282 del 1973 ed in vigore dal 12/09/1974, stabilisce che l’acquisizione della cittadinanza argentina non provoca – per coloro che aderiscono a questo accordo speciale – la perdita della cittadinanza italiana, che viene conservata in forma “latente” (ossia con la perdita dei diritti politici, civili ecc.). Tale “latenza” cessa con il trasferimento della propria residenza in Italia che determina l’immediato ripristino di tutti i diritti.

È possibile tornare a godere pienamente di tutti i diritti anche senza trasferirsi in Italia realizzando una dichiarazione di revoca dei benefici dell’Accordo. Tale dichiarazione deve essere fatta presso il Consolato alla presenza di due testimoni. La dichiarazione di revoca non costituisce una dichiarazione di riacquisto di cittadinanza basata sull’articolo 17 della legge 91/62 per cui può essere effettuata in qualsiasi momento.

Chi si è naturalizzato argentino prima dell’Accordo (12.09.1974) potrà chiedere l’adesione allo stesso in qualsiasi momento (non ci sono scadenze); per coloro che si sono invece naturalizzati in data posteriore l’adesione all’Accordo può avvenire solo contestualmente alla data di naturalizzazione.

IMPORTANTE

Tutti gli atti di stato civile stranieri (non italiani) devono essere presentati accompagnati dalla relativa traduzione in italiano. Al riguardo si segnala, a mero titolo informativo, il Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de la Provincia de Buenos Aires.

L’ utente è obbligato a presentare tutti gli atti necessari a dimostrare il proprio diritto alla cittadinanza italiana, anche se già eventualmente presentati ad altro Ufficio Consolare italiano. Il Consolato si riserva comunque il diritto di richiedere i documenti che non siano stati presentati in una forma rispondente ai requisiti sopra indicati.

La presentazione dei documenti prescritti non determina alcun diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana; solo il loro esame dettagliato, caso per caso, può confermare l’assenza di eventuali motivi ostativi. Il Consolato, una volta ultimata l’istruzione della pratica, provvede a comunicarne per iscritto l’esito all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal richiedente.

Gli atti rilasciati in Argentina dalla Chiesa devono essere validate dalle autorità ecclesiastiche, legalizzati con l’apposizione dell’Apostille della Convenzione dell’Aja (Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultoe tradotti.

Gli atti di stato civile argentini rilasciati dall’Autorità civile argentina anteriormente al 12 luglio 1990 devono essere legalizzati con l’apposizione dell’Apostille della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. Gli atti di stato civile rilasciati da Autorità di Paesi diversi dall’Italia e dall’Argentina devono essere legalizzati secondo le procedure indicate dal Consolato italiano competente per territorio.

Gli atti di stato civile contenenti errori (nella grafia dei nomi, nelle date, ecc.) omissioni o incompletezze non devono essere rettificati se consentono comunque di stabilire correttamente l’identità delle persone. Le note marginali agli atti non sono sufficienti per provare, per esempio, il divorzio, l’adozione, il riconoscimento ed altre circostanze; tali provvedimenti vanno provati con l’atto originale (sentenza o atto del Registro Provincial de las Personas, a seconda dei casi).