Riconoscimento della cittadinanza “Iure Sanguinis”
Requisiti
Alla luce della nuova normativa introdotta con la legge 23 maggio 2025 n. 74 link (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/05/23/25G00082/SG), è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis:
- il richiedente nato in Italia in qualsiasi data;
- il richiedente che ha esclusivamente la cittadinanza italiana, ossia che non ha né può avere nessun’altra cittadinanza;
- il richiedente che rientra in uno dei casi elencati nelle lettere a), a-bis), b), c) e d) dell’articolo 3-bis.
Il sopra menzionato art. 3-bis non crea un nuovo meccanismo di trasmissione della cittadinanza, ma introduce tuttavia limitazioni al meccanismo preesistente, fondato sul principio iure sanguinis.
Pertanto, restano validi i seguenti presupposti giuridici e fattuali, ai quali si aggiungono i nuovi requisiti di cui all’art. 3-bis:
- il riconoscimento per via amministrativa del possesso della cittadinanza italiana per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1º gennaio 1948;
- il figlio minorenne del cittadino italiano naturalizzato straniero prima del 16 agosto 1992 (data di entrata in vigore della legge n. 91) ha perso la cittadinanza italiana se convivente con il genitore esercente la patria potestà e in possesso di altra cittadinanza;
- l’ascendente italiano naturalizzato cittadino argentino dopo il 12 settembre 1974 (data entrata in vigore dell’Accordo italo-argentino sulla doppia cittadinanza) ha mantenuto la cittadinanza italiana solo se contestualmente abbia manifestato la volontà di adesione all’Accordo;
- al momento della sottoscrizione dell’istanza, il richiedente dovrà risultare residente nella Circoscrizione Consolare, ininterrottamente, da almeno 6 mesi antecedenti alla prenotazione dell’appuntamento.
Procedura e documentazione da presentare
Gli interessati dovranno prenotare un appuntamento all’interno del sistema Prenot@mi (sezione “Cittadinanza Iure Sanguinis”).
E’ possibile prenotare il turno cittadinanza per ricostruzione domenica, lunedì, mercoledì e giovedì alle ore 20:00 (ora argentina). IL TURNO È PERSONALE E NON TRASFERIBILE. E’ VIETATO PRENOTARE UTILIZZANDO UN COLLEGAMENTO CON VPN.
In seguito alle modifiche della tabella dei diritti consolari introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, a partire dal 01/01/2025 per la trattazione delle domande relative a tutti i soggetti maggiori di anni 18 è necessario effettuare il pagamento dell’importo di 600 Euro (da pagare in Pesos argentini al tasso di ragguaglio contabile italiano in vigore che verrà comunicato con una e-mail successivamente alla conferma dell’appuntamento).
Il giorno dell’appuntamento il richiedente dovrà consegnare tutta la documentazione in originale o in formato GEDO, debitamente legalizzata, laddove necessario, e tradotta in italiano. I documenti richiesti non hanno scadenza e non verranno restituiti.
- Documenti relativi al dante causa solo italiano alla nascita del richiedente o solo italiano alla morte se deceduto prima della nascita del richiedente:
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- Atto di nascita recante i nomi dei genitori e in originale, firmato e timbrato dall’Ufficiale di Stato Civile;
- Atti di Stato Civile * (matrimonio, morte) o “partidas” (non certificati):
– in originale o formato GEDO;
– apostillati se formati in uno Stato diverso da Italia e Argentina;
– tradotti in lingua italiana (la traduzione dovrà essere effettuata nello Stato dove l’atto è formato e debitamente legalizzata se non effettuata in Argentina);
- Certificato di “non naturalizzazione”:
- certificato della “Cámara Nacional Electoral”dell’ascendente rilasciato dal Poder Judicial de la Nación , verificabile con QR code (non saranno accettati altri certificati non verificabili), dal quale risulti se l’ascendente, identificato con le stesse generalità presenti nell’atto di nascita italiano (nonché negli atti di stato civile argentini relativi al matrimonio, alla nascita dei figli, alla morte, ecc.), figuri o meno negli elenchi degli elettori argentini. In caso positivo, nel certificato dovrà risultare chiaramente la data esatta del giuramento. In mancanza di tali dati si renderà necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione emessa dal tribunale competente o dall’ “Archivo General del Poder Judicial de la Nación” con la relativa legalizzazione (Apostille) e traduzione effettuata da un traduttore pubblico, la cui firma deve essere autenticata presso il Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes di appartenenza.
- Qualora l’avo si fosse naturalizzato durante la minore età del proprio discendente, il richiedente dovrà presentare documentazione comprovante il riacquisto della cittadinanza italiana da parte del predetto discendente (ai sensi degli art. 3 o 9 della L. 555/1912). L’eventuale riacquisto della cittadinanza italiana va provato con atti di stato civile italiano o dello stato estero di residenza, e la data del riacquisto della cittadinanza italiana dovrà essere precedente alla nascita dei successivi discendenti in linea retta.
- se rilasciato in uno Stato diverso dall’Argentina, apostillato e tradotto in lingua italiana (la traduzione dovrà essere effettuata nello Stato dove l’atto è formato e debitamente legalizzata);
- Documenti relativi all’eventuale ascendente diretto di prima generazione (quando cioe’ il dante causa e’ il nonno del richiedente), i cui atti di Stato Civile sono formati all’estero:
- Atti di Stato Civile* (nascita, matrimonio/unione civile, morte) o “partidas” (non certificati):
– in originale o in formato GEDO;
– apostillati, se formati in uno Stato diverso dall’Argentina;
– tradotti in lingua italiana (la traduzione dovrà essere effettuata nello Stato dove l’atto è formato e debitamente legalizzata se non effettuata in Argentina);
- Eventuale certificato di non naturalizzazione estera apostillato e tradotto in lingua italiana
- copia del DNI (per le generazioni ancora in vita);
- Documenti relativi al richiedente:
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- Atti di Stato Civile (nascita, matrimonio/unione civile) o “partidas” (non certificati):
– in originale o in formato GEDO;
– apostillati se formati in uno Stato diverso dall’Argentina;
– tradotti in italiano (la traduzione dovrà essere effettuata nello Stato dove l’atto è formato e debitamente legalizzata se non effettuata in Argentina);
- eventuali sentenze(ad esempio di adozione*, riconoscimento giudiziale, divorzio*) dovranno essere presentate:
– in originale e in formato integrale (devono riportare AUTOS; VISTOS; CONSIDERANDO; FALLO);
– recanti “Attestazione di passaggio in giudicato” (vale a dire che la sentenza è “FIRME”, o “CONSENTIDA”, o “EJECUTORIADA” o che riveste il carattere di “COSA JUZGADA”, con indicazione della data a partire dalla quale la sentenza è definitiva);
– apostillate;
– tradotte in lingua italiana (la traduzione dovrà essere effettuata nello Stato dove l’atto è formato e debitamente legalizzata se non effettuata in Argentina);
*SENTENZA DI ADOZIONE: deve specificare lo stato di abbandono del minore o l’autorizzazione del o dei genitori biologici ai fini dell’adozione;
*SENTENZA DI DIVORZIO: in presenza di figli minori, deve specificare il regime di affidamento degli stessi;
- eventuali atti di nascita di figli minorenni o “partidas” (non certificati), esclusivamente qualora il minore sia al massimo una seconda generazione:
– in originale o formato GEDO;
– apostillati se formati in uno Stato diverso dall’Argentina;
– tradotti in italiano (la traduzione dovrà essere effettuata nello Stato dove l’atto è formato e debitamente legalizzata se non effettuata in Argentina);
- copia del DNI;
- prova di residenza nella Circoscrizione Consolare (servizio di luce, gas, telefono, televisione via cavo, internet e/o contratto di locazione, che accreditino l’indirizzo di residenza a partire dai 6 mesi antecedenti alla prenotazione dell’appuntamento)
La mancata presentazione di tale documentazione comporterà il rigetto dell’istanza, ove non integrata nei tempi indicati. L’Ufficio si riserva di richiedere ulteriore documentazione di supporto una volta valutato il caso.
Tempi di trattazione delle domande
Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 gennaio 2014, n. 33, il termine massimo per la trattazione delle istanze è fissato in 730 giorni.