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Pratiche di cittadinanza in Italia o presso altre Rappresentanze consolari

Qualora l’interessato abbia deciso di stabilire la propria residenza in Italia, la competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è in capo al Sindaco del Comune di residenza. Una volta iscritto nell’anagrafe della popolazione residente, il cittadino straniero può iniziare il procedimento vero e proprio, da cui iniziano a decorrere i termini totali previsti per lo stesso dalla legge (180 gg. in totale) di riconoscimento della cittadinanza “iure sanguinis”, corredata dai documenti necessari e corretti, previsti dalla Circolare K.28.1/1991. Viene escluso che la persona possa servirsi di un legale rappresentante o di qualcuno in sua vece o che lo stesso non sia presente sul territorio.

Le persone che hanno avviato un processo di riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis” presso un Comune italiano, non dovranno richiedere a questo Consolato Generale l’emissione dell’ Attestato di Mancata Rinuncia/Non Rinuncia.

Tale richiesta viene presentata, esclusivamente via PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo con.laplata.nonrinuncia@cert.esteri.itdal Comune italiano di residenza al Consolato.
La risposta del Consolato Generale è inviata al Comune (non all’interessato/a), sempre e solo via PEC, se questa è stata correttamente formulata.

Gli interessati non potranno interpellare direttamente questo Consolato Generale per pratiche svolte dai Comuni o da altri uffici consolari, in quanto non si è a conoscenza dell’evoluzione di esse oltre la propria responsabilità.