Il contenuto della presente pagina web del Consolato Generale è in fase di aggiornamento
Per quanto riguarda le norme attualmente vigenti sul riconoscimento della cittadinanza “iure sanguinis”, si prega di fare riferimento alla normativa pubblicata al seguente link, ove è disponibile il testo del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2025, n. 74, della quale si raccomanda di prendere attenta visione.
Normativa
Legge 23 maggio 2025, n. 74, con vigenza dal 24 maggio 2025 (che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36). La predetta legge riforma la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale è disponibile al seguente link (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/05/23/25G00082/SG).
Si attira, in particolare, l’attenzione sul nuovo art. 3-bis:
“In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
- a) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;
- b) lo stato di cittadino dell’interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
- c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
- d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio”.
Alla luce dell’entrata in vigore della Legge 23 maggio 2025, n. 74, la normativa precedente si applica esclusivamente:
1) Alle domande presentate entro le 23:59 ora italiana, del 27 marzo 2025, corredate della necessaria documentazione.
Le domande di cui al punto 1) sono dunque esclusivamente quelle consegnate al Consolato Generale prima della data ed ora sopra indicate e corredate della necessaria documentazione.
2) Alle domande, corredate della necessaria documentazione, presentate all’ufficio consolare nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora italiana, del 27 marzo 2025.
Le domande di cui al punto 2) sono dunque esclusivamente quelle, corredate della necessaria documentazione, consegnate al Consolato Generale nel giorno indicato dall’appuntamento comunicato all’interessato tramite e-mail di conferma del sistema “Prenot@mi” entro la data ed ora sopra indicate.
3) In ogni altra circostanza, alle domande si applica la nuova normativa (inclusa l’ipotesi in cui le domande, ancorché presentate entro le ore 23:59 ora italiana del 27 marzo 2025 o in base ad appuntamento comunicato entro le medesime data ed ora, non siano corredate della necessaria documentazione).
Per la necessaria documentazione da presentare, gli interessati dovranno fornire:
1) Quanto previsto dalla Circolare K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno, ovverosia:
-
- Estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune ove egli nacque;
- Atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- Atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
- Atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- Certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
- Certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
2) Per l’applicazione della nuova normativa, si dovranno inoltre produrre:
-
- Per dimostrare l’avvenuta residenza in Italia per almeno due anni continuativi;
- Certificato storico di residenza.
- Per dimostrare l’avvenuta residenza in Italia per almeno due anni continuativi;
Per poter presentare una richiesta presso questo Consolato Generale è necessario essere residenti nella circoscrizione consolare da almeno 6 mesi.
Per le richieste di riconoscimento di cittadinanza riguardanti i minorenni, si prega di verificare la sezione specifica (Atti di nascita – Cittadinanza per figli minori).
Altre informazioni importanti
Tutti gli atti di stato civile stranieri (non italiani) devono essere presentati accompagnati dalla relativa traduzione in italiano. Al riguardo si segnala, a mero titolo informativo, il Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de la Provincia de Buenos Aires.
Gli atti rilasciati in Argentina dalla Chiesa devono essere validate dalle autorità ecclesiastiche, legalizzati con l’apposizione dell’Apostille della Convenzione dell’Aja (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto) e tradotti.
Gli atti di stato civile argentini rilasciati dall’Autorità civile argentina anteriormente al 12 luglio 1990 devono essere legalizzati con l’apposizione dell’Apostille della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. Gli atti di stato civile rilasciati da Autorità di Paesi diversi dall’Italia e dall’Argentina devono essere legalizzati secondo le procedure indicate dal Consolato italiano competente per territorio.
Gli atti di stato civile contenenti errori (nella grafia dei nomi, nelle date, ecc.) omissioni o incompletezze non devono essere rettificati se consentono comunque di stabilire correttamente l’identità delle persone. Le note marginali agli atti non sono sufficienti per provare, per esempio, il divorzio, l’adozione, il riconoscimento ed altre circostanze; tali provvedimenti vanno provati con l’atto originale (sentenza o atto del Registro Provincial de las Personas, a seconda dei casi).