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Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE)

La legge 470 del 1988 stabilisce che tutti i cittadini italiani che risiedono stabilmente all’estero devono iscriversi presso l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) e comunicare tempestivamente tutte le variazioni anagrafiche e di stato civile (cambio dell’indirizzo di residenza, variazioni nella composizione del nucleo familiare, matrimoni, nascite, divorzi, ecc.).

Si tratta di adempimenti, che oltre a derivare da precise norme di legge, costituiscono la premessa indispensabile per poter usufruire dei servizi consolari (es. rilascio del passaporto, esercizio del diritto di voto, ecc.) e consentono ai Comuni italiani, per il tramite delle Rappresentanze diplomatico-consolari, di mantenere aggiornate le posizioni dei singoli cittadini.

In particolare, l’iscrizione all’AIRE è obbligatoria per:

  • i cittadini italiani che hanno trasferito la loro residenza all’estero;
  • le persone nate all’estero che possiedono la cittadinanza italiana per nascita;
  • le persone che hanno acquisito la cittadinanza italiana all’estero (per matrimonio, naturalizzazione, ecc.).

A partire dal 01/01/2020, tutti gli utenti appartenenti alla circoscrizione consolare di La Plata che dovranno effettuare una iscrizione all’AIRE e/o una “Comunicazione della variazione della residenza” lo potranno fare esclusivamente on-line attraverso il portale Fast It (Servizi Consolari Online), previa registrazione dell’utente nel sistema (https://serviziconsolarionline.esteri.it). 

Pertanto, a partire dalla stessa data del 01/01/2020 non verranno più accettate le richieste di iscrizione AIRE o variazione di residenza pervenute via mail, per posta o presentate personalmente. Solo i connazionali maggiori di anni 70 potranno continuare a presentare le richieste per posta.

Per registrarsi sul portale Fast It, seguire le istruzioni cliccando qui.


Cosa accade se non ci si iscrive all’A.I.R.E.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.

Per i connazionali che hanno sempre risieduto all’estero e sono diventati cittadini italiani a seguito di procedimenti di ricostruzione della cittadinanza effettuati presso questo Consolato Generale, non è necessario effettuare nessuna dichiarazione, in quanto l’iscrizione all’A.I.R.E. è stata già richiesta dal Consolato stesso al Comune.

La dichiarazione andrà invece effettuata da parte di tutti i connazionali che si siano trasferiti all’estero dall’Italia, ivi inclusi coloro che siano diventati cittadini italiani a seguito di procedimenti di ricostruzione della cittadinanza effettuati in Italia e che successivamente si siano trasferiti all’estero.

Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.